Art. 7.
(Interpretazione e applicazione della legge penale).

      1. In materia di interpretazione e applicazione della legge penale, i decreti

 

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legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le norme penali non si applichino a casi diversi da quelli espressamente previsti;

          b) prevedere che in caso di concorso di norme, nel rispetto del principio in materia di ne bis in idem sostanziale, la legge o la disposizione di legge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito, e che quando un medesimo fatto sia riconducibile a più disposizioni di legge, si applichi la norma che ne esprime per intero il disvalore;

          c) prevedere che le disposizioni contenute nella parte generale del codice penale si applichino anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo che queste espressamente dispongano altrimenti.